disable-gutenberg
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /web/htdocs/www.tmsoptimaweb.it/home/multidemo7002/wp-includes/functions.php on line 6121modern-events-calendar-lite
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è stato attivato troppo presto. Di solito è un indicatore di un codice nel plugin o nel tema eseguito troppo presto. Le traduzioni dovrebbero essere caricate all'azione init
o in un secondo momento. Leggi Debugging in WordPress per maggiori informazioni. (Questo messaggio è stato aggiunto nella versione 6.7.0.) in /web/htdocs/www.tmsoptimaweb.it/home/multidemo7002/wp-includes/functions.php on line 6121[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n
Non di rado si pensa che con la “prepotente” viralit\u00e0<\/strong> dei social<\/strong> sia inutile un sito o laddove ne esista uno, “basta e avanza… come sta? Chissene, tanto non mi serve!<\/em>“.<\/p>\n E’ vero: spesso \u00e8 inutile (per come \u00e8), ma non di rado, anzi spesso, \u00e8 addirittura pericoloso! Non solo perch\u00e9 molto spesso non \u00e8 aggiornato<\/span>, non tanto e non solo nei contenuti, bens\u00ec in termini di sicurezza<\/span> (\u00e8 uno degli aspetti pi\u00f9 sottovalutati e pertanto insidiosi). Certo, non ti morder\u00e0, ma potrebbe costarti parecchi “soldini”!<\/p>\n “ESAGERATO!!! Ma io non ci spendo sopra un euro!!!”<\/em><\/p>\n Ma \u00e8 in regola per quanto riguarda il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali? Possiedi un’informativa della privacy policy e della politica di gestione dei cookie?<\/p>\n “I biscotti?!”.<\/em><\/p>\n S\u00ec, ma non quelli dolci!!!!<\/p>\n Con il Regolamento Ue 679\/2016<\/strong> sono previste sanzioni salatissime<\/strong> – fino al 4% del fatturato annuo<\/strong>! -per il mancato adeguamento alle norme contenute nello. Si tratta di un regolamento che nasce per tutelare dagli abusi delle multinazionali in materia di trattamento dei dati personali i consumatori (e quindi anche gli utenti che visitano il tuo sito) e finisce per diventare una “rogna” – se la questione non \u00e8 gestita correttamente – per il tuo innocente sito<\/strong>… Che per\u00f2 ospita gli script<\/strong> dei social<\/strong>, che contiene un form di contatto, tool di sharing<\/strong> degli articoli e pagine… E tu ne sei responsabile in qualit\u00e0 di proprietario di un dominio che “ospita” dei visitatori: si parla del principio di accountability<\/a>. <\/strong>Cliccando sul termine potrai leggere un interessante articolo sul sito del garante della privacy che parla approfonditamente, esaustivamente ma anche piuttosto chiaramente di questo aspetto fondamentale del GDPR<\/strong> (acronimo che sta per General Data Protection Regulation<\/em>).<\/p>\n A tale proposito \u00e8 il caso di fare riferimento – sia ben chiaro, senza intento alcuno di allarmare volendo ricorrere ad un subdolo e strisciante terrorismo psicologico – alle nuove linee guida<\/strong> in materia di cookies emanate dal Garante il 10 giugno 2021 <\/strong>cui tutti i siti web <\/strong>debbono essere conformi dal 9 gennaio 2022.<\/strong>.<\/p>\n La ratio, fondamentalmente, \u00e8 il rafforzamento del potere decisionale degli utenti<\/span> per quanto riguarda l’uso dei propri dati personali nella navigazione nel web… E fin qui siamo tutti d’accordo e a tal proposito il garante giustamente va in questa direzione mettendo dei paletti, alcuni – forse non tutti, a nostro modesto parere – ovvi.<\/p>\n Ma cosa stabilisce, di fatto, concretamente, il garante delle privacy rispetto ai cookie dei siti web?<\/p>\n Innanzitutto viene evidenziato come per i cookie non tecnici, vale a dire per i cookies profilanti<\/strong> o di profilazione – quelli che hanno per scopo la creazione di profili personalizzati degli utenti per finalit\u00e0 pubblicitarie – \u00e8 richiesto il consenso esplicito<\/strong> dell’utente il quale deve essere informato attraverso un’informativa breve<\/strong> contenuta nel cookie banner<\/strong> (informatica che deve spiegare che sulle pagine del sito viene fatto uso di cookie tecnici, di profilazione, di cookie di terze parti e rimando attraverso un link ad un’informativa estesa) e di un’informativa estesa<\/strong> che spieghi puntualmente quali sono i cookie installati, la relativa tipologia, la durata dei cookies e la possibilit\u00e0 modificare le proprie preferenze<\/strong> in modo semplice e in qualsiasi momento l’utente decida di variare il proprio consenso (in relazione ai cookie installati) o revocarlo.<\/p>\n L’utente dovr\u00e0 anche avere modo di accettare i cookies totalmente<\/strong> – attraverso un pulsante che attivi tutti i cookies, in un solo colpo,\u00a0 presente sul banner\u00a0 – possibilit\u00e0 di accettazione di quelli selezionati (vale a dire di una personalizzazione selettiva<\/strong>) che di default deve essere inizializzata – in modo peraltro immodificabile, chiaramente – per i soli cookie tecnici e infine dovr\u00e0 poterli rifiutare tutti – eccezion fatta, ribadiamo, per quelli tecnici – attraverso un apposito comando (leggasi un pulsantino che rechi la dicitura “rifiuta tutti<\/em>” o “disabilit\u00e0 tutti i cookie<\/em>” e\/o una “x<\/em>” presente in alto a destra del banner o un equivalente pulsantino “continua senza accettare<\/em>“).<\/p>\n Il cookie banner deve poi contenere un ulteriore link ad una apposita sezione dedicata ai fornitori – o soggetti terzi – che li elenchi e i relativi cookies, i quali cookie possono raggruppati per categorie omogenee, con possibilit\u00e0 di selezionarli o deselezionarli uno a uno o in blocco (in sostanza, l’utente pu\u00f2 decidere che di un tale fornitore pu\u00f2 accettare l’installazione dei cookies, di un altro no). E viene anche sottolineato dal garante il fatto che non sia appropriato, per usare un eufemismo, ricorrere a font, dimensioni del testo e colori differenziati con lo scopo di enfatizzare – e sostanzialmente influenzare pi\u00f9 o meno subliminalmente l’utente per fargli accettare o propendere per un’opzione anzich\u00e9 per un’altra.<\/p>\n Non \u00e8 ritenuto valida l’accettazione implicita dei cookies tramite scrolling<\/strong>, per cui la navigazione del sito non \u00e8 intesta come una valida accettazione dei cookie, sono dichiarati illeciti<\/strong> i cookie wall<\/strong> – meccanismi che attraverso dei layers, una sorta di cookie invasivo che copre la pagina web, che impediscono la navigazione e la fruizione dei contenuti del sito previa accettazione di tutti i cookie – e tutti i sistemi di tracciamento passivi come l’uso del fingerprinting<\/strong> e il pixel di facebook<\/strong> non possono essere installati se non previo acquisizione di consenso informato dell’utente.<\/p>\n Salvo una variazione sostanziale il banner non dovr\u00e0 essere riproposto<\/strong> all’utente – salvo, lo ribadiamo, che per sua richiesta di revisione del proprio consenso che dovr\u00e0 essere attivabile tramite link o pulsantino nel footer del sito – se non passati 6 mesi dal giorno della espressione del consenso dell’utente.\u00a0<\/strong><\/p>\n Ma un’altra cosa fondamentale – \u00e8 bene sottolinearlo, lungi da noi terrorizzare gli utenti<\/span> – \u00e8 che ad avere obbligo<\/strong> di attenersi a tali linee guida – e quindi a dover ottemperare alla normativa vigente in materia di trattamento dati personali prevista anche per un sito web – non sono solo le persone giuridiche – aziende, partite iva, associazioni, enti e organizzazioni – ma anche le persone fisiche<\/strong>, quindi se l’intestatario – o registrante – \u00e8 il Sig. Mario Rossi (pensiamo al caso di un blog di cucina o di fotografia, un sito personale) dovr\u00e0 mettere in regola il proprio sito rispetto al GDPR.<\/p>\n